Educazione Continua in Medicina

In tempi nei quali è di moda la forza, la competizione sfrenata che non perdona alcuna debolezza, il muscolo che devi mostrare a qualche eterno antagonista che eccita la tua energia vitale, è il caso di riscoprire la virtù della fragilità. Una virtù, badate bene, che appartiene a tutti noi, insita nella natura umana, anche quando proviamo a dissimularla con qualche atteggiamento da bulli moderni, virtuali o reali è solo un dettaglio.

FRAGILITÀ

La fragilità aiuta a scoprire davvero chi siamo. Ci porta dentro l’Io, ma non nel buio delle tenebre dell’indifferenza, quanto nella luce della condivisione. Il fragile sono Io, certo, ma siamo anche Noi, e quindi se ci riconosciamo è più facile anche stare insieme, avanzare insieme.

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Il Decreto Legislativo 81/2008 individua aspetti importanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui la cosiddetta sorveglianza sanitaria, definita da tale riferimento legale come “l’insieme di atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.

Responsabile a effettuare tali atti è il medico competente dell’azienda, professionista con una specializzazione in medicina del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d’idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori.

L’obiettivo della sorveglianza sanitaria è, pertanto, la tutela della salute dei lavoratori e la prevenzione e protezione da rischi professionali, come infortuni e malattie:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi.
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate in azienda.

La mancata applicazione del servizio di sorveglianza sanitaria, oppure la sua inadeguatezza rispetto alle necessità lavorative proprie dell’azienda, nonché la mancata nomina del medico competente e l’omessa formazione sono oggetto di sanzioni legiferate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la Circolare 12 ottobre 2017 n.3.